Circ. n. 204 Roma 18/01/2021
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Oggetto: proroga al 28 febbraio 2021 delle tutele relative ai lavoratori fragili (articolo 1, comma 481, della legge n. 178/2020).
La Legge di Bilancio per il 2021, n. 178 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020, prevede numerose disposizioni per la scuola, tra cui la proroga al 28 febbraio 2021 delle tutele relative ai lavoratori fragili (articolo 1, comma 481, della legge n. 178/2020).
RIFERIMENTO LEGISLATIVO LAVORATORI FRAGILI
L’art. 26 della Legge 27 del 24/04/2020 (legge di conversione del cosiddetto decreto “Cura Italia”) istituisce una specifica tutela per una particolare categoria di dipendenti fragili, pubblici e privati, purché in possesso di
- riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
- certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992.
Si ricorda che, per il personale lavoratore fragile, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.
L’INPS in data 15-01-2021 con Messaggio n. 171 riporta, riguardo alla tutela dei lavoratori dipendenti pubblici e privati fragili, che l’articolo 1, comma 481, della legge n. 178/2020 ha contestualmente prorogato al 28 febbraio 2021 anche la previsione del comma 2-bis dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020 – in precedenza valida solo per il periodo dal 16 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 - che stabilisce, per i lavoratori fragili, lo svolgimento di norma della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Prima della pubblicazione in Gazzetta della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, l’USR Lazio ha precisato nella nota prot. n. 39444 del 28-12-2020 che i docenti “fragili” possono:
- assicurare l’orario ordinamentale a distanza, limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado e purché il piano dell’offerta formativa preveda tale modalità organizzativa per tutte le ore della relativa disciplina nella classe interessata (non più possibile dal 18 gennaio in quanto le classi sono rientrate in presenza al 50%);
- potenziare l’offerta formativa a distanza, in tutti i gradi di istruzione;
- svolgere la funzione di docente, a distanza, nei corsi di formazione rivolti ai colleghi;
- coadiuvare il dirigente, a distanza, in attività di supporto organizzativo e didattico.
Il Dirigente scolastico
Maria Laura Morisani
(Firma autografa, sostituita a mezzo Stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)