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Circ. 220                                                                                Roma 29/01/2021

 

Ai docenti dei Scienze motorie

Ai Fiduciari di sede

Alla Vice Presidenza

Al sito web dell’Istituto

Sede centrale e succursali

 

Oggetto: Attività sportiva o attività motoria all’aperto

 

Durante i tragitti per raggiungere campi sportivi e altri luoghi in cui svolgere attività didattiche specifiche, gli alunni e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di un metro, indossare la mascherina e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto.

 

L’Attività sportiva o motoria all’aperto è consentita, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva, e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

 

E’ consentito lo svolgimento delle scienze motorie all’esterno, garantendo una distanza di almeno 2 metri come da layout allegato. Sono consentite attività fisiche individuali che permettano il distanziamento fisico imposto.

  • Sono vietati i giochi di squadra e gli sport di gruppo e di contatto.
  • E’ vietato l’uso degli spogliatoi.

 

DAL DPCM 14/01/2021

Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

  1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:
  2. a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
  3. b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
  4. c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

E' fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

 

  1. E' fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile .…………….

 

  1. d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti; …………………….

 

  1. f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che e' interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli; ……………….

 

  1. g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e), in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale; ………………….

 

Si richiama la disposizione del RSPP dell’Istituto, già acclusa al Piano organizzativo d’istituto per il rientro il 18/01/2021 (prot. 48 del 5/01/2021). Si richiamano inoltre le note e i riferimenti normativi di cui alla circ. n. 203 del 17/01/2021.

 

Tutti i materiali sono disponibili sul sito web dell’Istituto, nei menù CIRCOLARI e COVID.

 

Per la sede di Via Malvano si possono riprendere le attività presso il campo della Parrocchia Gran Madre di Dio. Per le classi che andavano al circolo sportivo della Polizia di Stato sarà disposto modulo di autorizzazione per potersi recare presso il campo della Parrocchia Gran Madre di Dio, alternando le classi che hanno lezione in contemporanea.

 

Il Dirigente scolastico

Maria Laura Morisani

(Firma autografa, sostituita a mezzo Stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)

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