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Circ. 207                                                                                            Roma 09/01/2022

 

 

Ai docenti

Ai referenti Covid

Agli alunni e alle famiglie

Alla DSGA

Al Personale ATA

Al sito web dell’Istituto

Sede centrale e succursali

 

OGGETTO: decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1

  1. Nota MI prot. n. 11 dell’8/01/2022 - nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative. Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021.
  2. Nota USR LAZIO prot. n. 502 del 07/01/2022 - personale scolastico e studenti: possibilità di effettuare tamponi antigenici gratuitamente, presso i numerosi drive-in diffusi su tutto il territorio.

 

1.

Il Ministero dell’Istruzione e il Ministero della Salute forniscono le prime indicazioni di carattere applicativo a seguito dell’emanazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, con particolare riferimento all’art. 4, che riguarda la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.

Per la scuola superiore si riportano di seguito le prescrizioni di cui al decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1:

  • In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

  • attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
  • misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza.

 

  • In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:
  1. per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:
  • attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
  • misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.
  1. per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:
  • attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
  • misura sanitaria: Auto-sorveglianza. Per il caso in esame corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato.

 

L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo […]”.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)*.

 

  • In presenza di almeno tre casi di positività nella classe , per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:
  • attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
  • misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)*.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)*.

* Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 - Quarantena e sue modalità alternative

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3) Soggetti asintomatici che:

- abbiano ricevuto la dose booster, oppure

- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure

- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

……………………………………………………….

Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all’art. 5, favorisce l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale. Ulteriori precisazioni Al fine di favorire l’applicazione delle nuove disposizioni si ritiene utile richiamare i seguenti punti di attenzione:

  • il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede: “è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021)
  • non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133);
  • i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19.
  1. Nota USR LAZIO prot. n. 502 del 07/01/2022 – la Regione Lazio offre al personale scolastico e agli studenti la possibilità di effettuare tamponi antigenici gratuitamente, presso i numerosi drive-in diffusi su tutto il territorio.

Gli studenti e il personale possono accedere al servizio prenotandosi tramite il portale “https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home”.

Si ricorda altresì che la Regione Lazio assicura a chiunque abbia almeno 5 anni di età la possibilità di vaccinarsi contro la malattia Covid-19. I genitori degli studenti – o gli studenti maggiorenni – possono prenotare in pochi minuti la vaccinazione accedendo al portale regionale “https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home” fornendo il codice fiscale e il numero della tessera sanitaria. La vaccinazione può essere effettuata in numerosi centri distribuiti su tutto il territorio regionale. Gli appuntamenti sono a orario, per cui è richiesto un impegno di tempo ridotto per acquisire una buona protezione dal rischio di conseguenze deleterie in caso di contatti con soggetti malati.

Il Commissario Straordinario Francesco Paolo Figliuolo, con riferimento alle attività di screening e sentito il Ministero della Salute, ha adottato le seguenti linee operative:

- la famiglia una volta informata che il proprio figlio è un alunno “contatto” provvede a contattare immediatamente il Pediatra di libera scelta (PLS) o il medico di medicina generale (MMG) che, ove ritenuto necessario, procederà ad effettuare autonomamente il tampone ovvero a rilasciare idonea prescrizione medica per effettuare il Test gratuito (sulla base di quanto previsto dall’art.5 del D.L. 7 gennaio 2022 n.1) presso una farmacia o una delle strutture sanitarie aderenti al protocollo d’intesa sottoscritto dal Commissario straordinario d’intesa con il Ministro della salute.

 

Link ai documenti:

  • decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/07/22G00002/sg

  • Nota MI prot. n. 11 dell’8/01/2022

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPPR.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0000011.08-01-2022.pdf/d4f665df-c78b-dd76-86b6-6db8c2ded26c?t=1641651123893

  • Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=84773&parte=1%20&serie=null

  • Nota USR LAZIO prot. n. 502 del 07/01/2022

file:///C:/Users/Dirigente%20Scolastico/Downloads/20220107_m_pi_AOODRLA_0502_07-01-2022.pdf

 

 

Il Dirigente scolastico

Maria Laura Morisani

(Firma sostituita a mezzo Stampa

ai sensi del CAD e normative connesse)

CIRC. 207 - D. L. 7 gennaio 2022 n. 1 - GESTIONE CASI POSITIVITA' 10-01-2022

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