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Circ. 246                                                                                                        Roma 06/02/2022

 

 

Agli studenti e alle famiglie

Ai Referenti Covid

Ai Docenti

Al Personale ATA

Al sito web dell’Istituto

Sede centrale e succursali

 

 

OGGETTO:

  • SALUTE PROT. 9498 DEL 04/02/2022 - Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2
  • REGIONE LAZIO PROT. 114861 DEL 05/02/2022 - Aggiornamento delle indicazioni operative per la gestione dei casi di SARS-CoV-2 e dei loro contatti in ambito scolastico e nei servizi educativi

 

1)        

MIN. SALUTE PROT. 9498 DEL 04/02/2022 - Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2

 

Alla luce del parere espresso dal CTS nel Verbale n. 61 del 2 febbraio 2022 e del DL n. 5 del 04 febbraio 2022 si rappresenta che, fatta salva la disposizione dell’autosorveglianza per coloro che hanno ricevuto la dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni, o che sono guariti entro 120 giorni o che sono guariti dopo il completamento del ciclo primario, per tutte le altre fattispecie la quarantena per contatto stretto è pari a 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo all’uscita.

Le indicazioni alla misura di quarantena per le seguenti categorie sono, pertanto, aggiornate come di seguito riportato:

 

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

Per i seguenti contatti:

  1. soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (cioè abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni;
  2. soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo

 

si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico.

 

Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

 

Per i contatti stretti asintomatici che:

- abbiano ricevuto la dose booster, oppure

- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure

- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure

- siano guariti dopo il completamento del ciclo primario

 

non è prevista la quarantena e si applica la misura dell’autosorveglianza della durata di 5 giorni.

E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

E’ fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.

Soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (cioè abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni

quarantena della durata di 5 giorni

+

test antigenico rapido o molecolare al termine

+ FFP2 per 5 giorni dopo la quarantena

Soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo,

Per i contatti stretti asintomatici che:

- abbiano ricevuto la dose booster, oppure

- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure

- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure

- siano guariti dopo il completamento del ciclo primario

 

non è prevista la quarantena e si applica la misura dell’autosorveglianza della durata di 5 giorni.

test antigenico rapido o molecolare alla comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

 

FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.

 

 

2)         REGIONE LAZIO PROT. 114861 DEL 05/02/2022 - Aggiornamento delle indicazioni operative per la gestione dei casi di SARS-CoV-2 e dei loro contatti in ambito scolastico e nei servizi educativi

Di seguito le modalità per l'applicazione delle nuove norme.

 

  1. Nei casi in cui la frequenza scolastica sia stata sospesa, da lunedì 7/2/2022 possono riprendere la didattica in presenza (con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al termine indicato dalla disposizione sanitaria) gli alunni che diano dimostrazione di:
  • avere concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni;
  • essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario;
  • avere effettuato la dose di richiamo (se prevista).

 

La verifica della condizione sanitaria che consente la didattica in presenza nelle scuole può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l’applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19.

 

Per gli alunni che, alla data del 5/2/2022 siano in quarantena e non posseggano i requisiti di cui al punto 1 della presente nota, la quarantena è ridotta da 10 a 5 giorni sulla base della circolare del Ministero della Salute 0009498-04/02/2022 avente oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2”

 

Per le scuole secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione e formazione professionale, si ricorre alla didattica digitale integrata se l’accertamento del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente.

 

Lo schema di cui all’allegato 1 sintetizza le misure sanitarie previste in base alla scuola e al numero di casi occorsi nel periodo di osservazione.

Resta nelle facoltà del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL assumere diverse misure e provvedimenti in base alle tempistiche di segnalazione e all’analisi di rischio specifico per ogni singola situazione.

Qualora si verifichi un caso nel personale scolastico, per il quale vige l’obbligo di vaccinazione, nel rispetto dei protocolli non dovrebbero esserci interazioni/contatti a rischio con gli alunni.

Si ribadisce la necessità di garantire nei servizi educativi e nelle scuole di ogni ordine e grado il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

 

Documentazione necessaria per il rientro a scuola

Per quanto riguarda le Certificazioni mediche per il rientro a scuola si precisa che:

- sul sito www.salutelazio.it alla pagina “Scuole in sicurezza, anno scolastico 2021/2022”, sono disponibili le indicazioni per la certificazione medica dopo assenza scolastica (Nota Prot. Reg. Lazio n. 719344 del 15/09/2021) che comunque di seguito si riportano:

  • Il certificato medico scolastico è necessario per gli studenti della scuola di secondo grado per assenza per malattia superiore ai 5 giorni (senza conteggiare i giorni festivi finali o iniziali dell’assenza).
  • Le assenze dovute a motivi diversi da malattia potranno essere preventivamente comunicate dalla famiglia alla scuola che, solo in questo caso, non dovrà richiedere il certificato per la riammissione.
  • Nel caso di alunni con infezione accertata da virus SARS-COV-2, i Pediatri o i medici di medicina generale provvedono a fornire certificazione necessaria per il rientro a scuola, ai sensi dell’Ordinanza 65/2000 e della DGR 17 novembre 2020, n. 852.

 

  • non è prevista certificazione medica dopo quarantena per “contatto scolastico”. Per i soggetti non sottoposti ad obbligo di green pass, il rientro a scuola avviene con esibizione del referto negativo di test valido ai fini del rilascio del green pass;
  • non è prevista certificazione medica per l’attivazione della Didattica a Distanza (DAD) o della Didattica Digitale Integrata (DDI) a favore di:

- alunni in quarantena perché contatti scolastici di caso positivo;

- alunni positivi per infezione da SARS-CoV-2. In quest’ultimo caso, la famiglia potrà richiedere alla scuola l’attivazione della DDI/DAD e fruire del servizio, se le condizioni di salute lo permettono;

  • per gli alunni con avvenuto contatto stretto con un caso di COVID-19 in ambito extra-scolastico, i MMG/PLS provvedono ad effettuare l’attestazione di inizio/fine quarantena (DGR n. 852 del 17/11/2020 e Nota Regionale n. 1026619 del 24/11/2020).

 

Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo (DL n. 5 del 4 febbraio 2022, art. 5)

 

Il Dirigente scolastico

Maria Laura Morisani

(Firma sostituita a mezzo Stampa

ai sensi del CAD e normative connesse)

CIRC. 246 - MINISTERO SALUTE E REGIONE LAZIO

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