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Circ. 331                                                                    Roma 30/03/2022

 

Ai Docenti

Al Personale ATA

Al DSGA

Agli studenti

Alle famiglie

Al sito web dell’Istituto

Sedi centrale e succursale

 

 

Oggetto: D. L. 24/2022 – Nota Ministero Istruzione prot. 620 del 28/03/2022 obblighi vaccinali a carico del personale della scuola. Circolare Ministero Istruzione prot. 410 del 29/03/2022. Applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2

 

 

A seguito dell’aggiornamento normativo, sentito il Ministero della Salute, con la circolare MI prot. 410 del 29/03/2022 vengono fornite le nuove indicazioni operative relative alle misure di contrasto alla diffusione del virus che devono essere applicate a partire dal 1° aprile 2022.

 

Dal 26 marzo al 30 aprile 2022, per l’accesso alle strutture scolastiche, è per tutti necessario il possesso del c.d. green pass base.

 

Misure precauzionali per la scuola secondaria di secondo grado

 

In presenza di casi di positività tra gli alunni della classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

 

 

In assenza e fino a tre casi

di positività

In presenza di almeno quattro casi di positività

 

 

Alunni e Personale

in servizio

nella classe

Utilizzo di dispositivi di protezione     delle    vie respiratorie   di         tipo chirurgico (è consentito l’utilizzo di dispositivi di maggior        efficacia protettiva).

 

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

 

 

Gestione dei casi di positività nella scuola primaria, secondaria di I e II grado.

In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni della stessa classe, le attività proseguono in presenza; per i docenti e gli alunni è previsto l’uso delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso, l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

 

Didattica digitale integrata

 Gli alunni della scuola secondaria in isolamento, per via dell’infezione da SARS CoV-2, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche.

Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell’allievo.

 

Valutazione degli apprendimenti

La valutazione degli apprendimenti periodica e finale oggetto di attività didattica svolta in presenza o a distanza per l’a.s.2021/22 produce gli stessi effetti previsti dalle norme in materia di valutazione delle istituzioni scolastiche del primo ciclo (D. Lgs.62/17) e dalle norme in materia di valutazione delle istituzioni scolastiche del II ciclo (DPR 122/2009 e D. Lgs.62/17).

 

Misure precauzionali di carattere generale

Si riporta di seguito una ricognizione delle ulteriori disposizioni in vigore e si aggiungono specifici chiarimenti:

  • non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°;
  • è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
  • non è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività sportive;
  • è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
  • la riammissione in classe degli alunni in isolamento in seguito all’infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati;
  • l’accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico;
  • i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, e continuano a garantire supporto al dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19 per l’applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

 

Dal 1° aprile 2022 cessano le seguenti modalità di approvvigionamento di mascherine di tipo FFP2:

  • fornitura garantita dalla Struttura commissariale e destinata al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nelle scuole dell'infanzia, e nelle scuole di ogni ordine e grado in presenza di alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (Cfr. art. 16 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221);
  • procedura di acquisto a prezzo calmierato presso le farmacie che hanno aderito al Protocollo stipulato il 4 gennaio 2022 tra il Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19, il Ministro della Salute, Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021 n. 229 (Cfr. nota MI prot. n. 110 del 1/2/2022).

 

La fornitura di mascherine chirurgiche continuerà ad essere assicurata alle istituzioni scolastiche dalla nuova Unità organizzativa che dal 1° aprile 2022 sostituirà la struttura commissariale di supporto per l'emergenza Covid-19.

 

Verifica digitale Certificazione verde COVID-19

Entrambe le piattaforme per la verifica del green pass base e dell’obbligo vaccinale rimangono attive e sono utilizzate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Si precisa che nel caso in cui il controllo di certificazione dell’obbligo vaccinale dia esito negativo è necessario una verifica positiva del green pass base per consentire l’ingresso a scuola.

Per ciò che riguarda invece gli studenti si fa presente che le relative funzionalità di verifica automatizzata “modalità studente” messe a disposizione dell’app “Verifica C- 19” saranno disabilitate.

 

Obbligo vaccinale per il personale scolastico

Per il personale scolastico l’obbligo vaccinale, da adempiersi, per la dose di richiamo, entro i termini della validità delle certificazioni verdi COVID-19 permane dall’entrata in vigore del Decreto-Legge (26 marzo 2022) fino al 15 giugno 2022.

 

Esenzione dall’obbligo vaccinale

Non permane l’obbligo di vaccinazione in relazione ai casi di accertati pericoli per la salute collegati a specifiche documentate condizioni cliniche attestate dal medico di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione.

 

Viene introdotto uno specifico articolo per il solo personale docente ed educativo della scuola.

Si precisa che dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022 l’obbligo vaccinale riguarda anche il personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione. Per tale personale la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività a contatto con gli alunni.

Dal 1° aprile e fino al termine delle lezioni, i Dirigenti scolastici provvedono a sostituire i docenti che, non in regola con l’obbligo vaccinale, saranno impiegati in attività di supporto all’istituzione

 

 

Il Dirigente scolastico

Maria Laura Morisani

(Firma sostituita a mezzo Stampa

ai sensi del CAD e normative connesse)

CIRC. 331 - D. L. 24 - regole sulla gestione dei contagi dopo la fine dello stato di emergenza

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